La vendita di prodotti ittici freschi importati da paesi terzi: cosa devono sapere i titolari di imprese che svolgono tale attività?

Dal primo gennaio 2010 non si parla più di importazioni di prodotti ittici autorizzati sulla base di accordi bilaterali fra un Paese Terzo ed un singolo Stato Membro. All’allegato II della decisione 2006/766/CE, infatti, sono riportati i paesi da cui le importazioni nell’Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate.  L’elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da alcuni paesi terzi.

La decisione 2006/766/CE della Commissione (3) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono quindi in grado di garantire che tali prodotti rispettano le condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell’Unione al fine di tutelare la salute dei consumatori e possono pertanto essere esportati nell’Unione.

La decisione 2009/951/CE modifica gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE e stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca.

Analizziamo il caso studio di un’azienda che esiste realmente e che chiameremo con il nome di fantasia “Fish&Chips”

La ditta “Fish&Chips” effettua il trasporto e la vendita di prodotti ittici freschi, pesci vivi e molluschi bivalvi.

La ditta effettua il carico del prodotto direttamente con il proprio furgone presso il mercato all’ingrosso in Tunisia. Il prodotto viene successivamente trasportato presso la sede della società che si occupa delle pratiche per l’export, dove avviene il confezionamento.

Il pesce fresco viene trasferito in apposite vaschette in materiale idoneo al contatto con gli alimenti, piene di ghiaccio. Le vaschette vengono impilate l’una sull’altra e sull’ultima viene posizionato un coperchio.

Per quanto riguarda gli animali vivi (molluschi bivalvi, gasteropodi – lumachine, echinodermi – ricci di mare, crostacei, anguille, ecc.) è da evitare il loro contatto diretto con il ghiaccio. A tal fine viene sfruttata la frapposizione di una griglia tra il ghiaccio e gli animali che vengono così mantenuti al freddo (che contribuisce anche al loro intorpidimento) e all’umido senza causare loro danni. I molluschi bivalvi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non possono essere venduti una volta morti.

I molluschi bivalvi in qualsiasi fase (di trasporto, di distribuzione e di vendita) devono essere accompagnati da un’etichetta in caratteri leggibili e indelebili, contenenti:

  • La denominazione scientifica ed in lingua italiana;
  • La data di confezionamento riportante almeno il giorno ed il mese;
  • Il termine di conservazione o in alternativa l’indicazione “i molluschi bivalvi devono essere vivi al momento dell’acquisto”.

Tutti i molluschi bivalvi destinati al consumo umano devono essere confezionati ed etichettati dal Centro di Spedizione anch’esso sotto il controllo ufficiale del servizio veterinario.

Per i crostacei il Veterinario Ufficiale, oltre all’identificazione di specie e alla valutazione di peculiari criteri di freschezza, controlla che non siano presenti residui di conservanti superiori a quanto stabilito per legge (ad es.: solfiti per i gamberi).

La vendita di prodotti ittici freschi deve avvenire con un’appropriata identificazione, ovvero la denominazione obbligatoria in lingua italiana accompagnata dal nome scientifico.

E’ obbligatoria l’indicazione della zona di cattura o di produzione.

La zona di cattura non è più indicata con un codice alfanumerico (es. Zona FAO n 18) ma con la denominazione per esteso della zona di cattura (es Mar Artico), per renderla più comprensibile al consumatore.

In sintesi: per la vendita di prodotti ittici freschi occorre garantire la conformità delle informazioni fornite al consumatore.

L’etichettatura prevede obbligatoriamente, oltre alle informazioni previste per tutti gli altri alimenti,

  1. la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico,
  2. il metodo di produzione (es. “pescato’’ o “pescato in acque dolci’’ o “allevato’’),
  3. la zona di cattura o di produzione,
  4. la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura in mare o in acque salmastre lagunari (con esclusione dell’allevamento)
  5. la specifica relativa all’eventuale  scongelamento del prodotto.

Sulle confezioni sono riportate le informazioni obbligatorie relative a prodotti che non sono destinati direttamente al consumatore finale, ma vengono venduti a un altro O.S.A. (operatore del settore alimentare). Sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su un’etichetta appostavi o sui documenti commerciali, devono figurare, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo 109/92 le seguenti informazioni:

  1. Denominazione di vendita
  2. Quantità netta o nominale
  3. Nome, ragione sociale o marchio e sede produttore, confezionatore o venditore nella UE
  4. Lotto

Dal momento che si tratta di prodotti importati da un paese terzo, la merce deve essere accompagnata da documentazione relativa:

  1. all’Autorità Competente per le garanzie di conformità e i prodotti ittici oggetto di importazione,
  2. al Certificato Sanitario che deve accompagnare ogni partita,
  3. all’indicazione del mercato ittico di provenienza.

Una volta terminate le operazioni necessarie per l’export, la merce viene caricata sul furgone isotermico, a sua volta caricato a bordo nave. Durante il viaggio la cella refrigerata del mezzo viene alimentata dalla rete elettrica della nave.

Una volta giunti nel porto di destinazione occorre procedere alle operazioni di sdoganamento.

Terminata la fase dei controlli, segue il trasporto del prodotto fino al mercato ittico della città, dove avviene la vendita ai rivenditori dell’ingrosso. La gestione della “rintracciabilità a valle” viene garantita dall’archiviazione ordinata delle fatture di vendita in cui si riportano tutte le informazioni necessarie ad un tempestivo richiamo in caso di allerta sanitaria.

Il trasporto avviene a temperatura controllata (a valori prossimi allo zero, con un limite critico di +4°C). Si tratta di un CCP. Durante il trasporto in nave o verso il mercato ittico della città, il monitoraggio del punto critico di controllo avviene grazie alla lettura di un display all’interno dell’abitacolo del mezzo che riporta la temperatura dell’aria della cella. Sull’apposito modulo previsto dal piano di autocontrollo viene effettuata la doppia registrazione giornaliera: prima del carico e allo scarico per prodotto.

 

 

 

 

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