La commercializzazione di prodotti ortofrutticoli è disciplinata sia da regolamenti comunitari (Reg. UE 543/11) che da leggi nazionali (d.lvo 109/92) che prevedono delle indicazioni obbligatorie da fornire al consumatore al momento della vendita.

Tali indicazioni obbligatorie devono essere riportate:

  1. per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi venduti sfusi,
  2. per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi preincartati (le vaschette confezionate dal personale della grande distribuzione direttamente nei punti vendita e messe a disposizione nei banchi a libero servizio),
  3. per i prodotti ortofrutticoli freschi preimballati/preconfezionati.

L’art. 6 del Reg. UE 543/11 prevede che nella fase di vendita al dettaglio le indicazioni debbano essere presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita allo stato sfuso a condizione che sia esposto un cartello o un’etichetta con le seguenti informazioni:

  • Paese di origine: deve essere riportato il nome completo del paese di origine. Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.
  • denominazione di vendita (non necessaria se il prodotto è visibile)
  • categoria e varietà o tipo commerciale
  • prezzo al chilo, in modo tale da non indurre in errore il consumatore.

Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Se i prodotti sono venduti al pezzo, l’obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere facilmente verificato dall’esterno o se è riportato in etichetta.

Quali sono le caratteristiche minime di qualità dei prodotti ortofrutticoli?

L’allegato I del Reg. UE 543/11 riporta le norme di commercializzazione (di cui all’art. 3). La parte A è relativa alla norma di commercializzazione generale, mentre la parte B è relativa alle norme di commercializzazione specifiche.
I prodotti ortofrutticoli freschi devono presentarsi (caratteristiche minime di qualità):
— interi;
— sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
— praticamente privi di parassiti;
— praticamente esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
— privi di umidità esterna anormale;
— privi di odore e/o sapore estranei.

I prodotti ortofrutticoli, inoltre, devono presentarsi in uno stato tale da consentire:
— il trasporto e le operazioni connesse,
— l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

I prodotti devono essere sviluppati (né troppo, né troppo poco) e i frutti devono avere un grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo. Lo stato di sviluppo e di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.

Tuttavia, in ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. In tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non devono superare il 2 % del totale.