Acque potabili: quali obblighi per le microimprese alimentari?

Con l’entrata in vigore del Decreto 18/23 sono state introdotte delle novità rispetto al precedente D.Lgs. 21/01. Ma in sostanza cosa è cambiato per le microimprese del settore alimentare?

Acque potabili: quali obblighi per le microimprese alimentari?

Molti operatori del settore alimentare ricevono informazioni discordanti sull’obbligo di analisi annuale dell’acqua potabile. Ma cosa dice realmente il D.Lgs. 18/2023? In questo articolo analizziamo la normativa e sfatiamo alcuni falsi miti.

Acque potabili: quali obblighi per le microimprese alimentari?

Obblighi reali del D.Lgs. 18/2023

Il D.Lgs. 18/2023 sostituisce il precedente D.Lgs. 31/2001 e riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tuttavia, contrariamente a quanto alcuni consulenti sostengono, il decreto non impone l’obbligo di analisi annuali dell’acqua potabile.

Chi deve garantire la qualità dell’acqua?

Secondo l’articolo 2 del decreto:

  • L’acqua destinata al consumo umano comprende tutte le acque trattate o non trattate utilizzate per uso potabile, nella preparazione di cibi o per altri usi domestici.
  • Il punto di consegna è il punto in cui la condotta idrica si collega all’impianto dell’utente finale.

Se l’approvvigionamento idrico proviene da acquedotto pubblico, il gestore idrico è responsabile della qualità dell’acqua fino al punto di consegna. Dal punto di consegna fino al rubinetto dell’operatore alimentare, la responsabilità passa all’OSA (Operatore del Settore Alimentare). Questo porta alcuni consulenti a ritenere necessaria un’analisi periodica, ma la realtà è diversa.

Analisi obbligatoria o valutazione del rischio?

La Commissione Europea, nella comunicazione 2022/C355, specifica:

  • Le analisi dell’acqua andrebbero effettuate solo se questa è direttamente a contatto con gli alimenti, ad eccezione dell’acqua della rete idrica comunale.
  • Il D.Lgs. 18/2023 rimanda alla valutazione del rischio per determinare eventuali controlli aggiuntivi.

Dunque, non esiste un obbligo generale di analisi regolari. La priorità è rispettare i valori dei parametri stabiliti nell’Allegato I, parti A e B, attraverso una valutazione del rischio adeguata alla singola realtà aziendale.

Quando è utile effettuare analisi?

L’OSA può decidere di effettuare analisi dell’acqua sulla base di diversi fattori:

  • Presenza di sistemi di trattamento: se l’acqua viene trattata con addolcimento, filtrazione, clorazione, UV, ecc., è utile eseguire analisi per verificare l’efficacia del trattamento e lo steto di manutenzione dell’impianto.
  • Utilizzo come ingrediente: conoscere le caratteristiche dell’acqua può essere utile per finalità tecnologiche e produttive.
  • Uso per il lavaggio delle superfici a contatto con alimenti: in questi casi, un’analisi una tantum può essere sufficiente, salvo anomalie (odori, sapori anomali).
  • Assenza di manipolazione alimentare: se in azienda non avviene manipolazione di alimenti, l’analisi può essere considerato un costo superfluo.

Conclusione

Salvo il caso di particolari normative locali, non esiste un obbligo generale di analisi dell’acqua di rete per le imprese alimentari. La valutazione del rischio è il criterio principale per decidere se effettuare o meno controlli periodici.

Se hai dubbi sull’applicazione del D.Lgs. 18/2023 nella tua azienda, contattaci per una consulenza mirata!

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