Secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011 e il D.Lgs. 231/2017, i prodotti alimentari venduti sfusi o preimballati su richiesta del consumatore devono essere accompagnati da un’informazione chiara e completa sulla lista degli ingredienti. In particolare, è obbligatorio indicare la presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze alimentari.
Prodotti alimentari non preimballati: precisazioni dal Ministero della Salute
Prodotti alimentari non preimballati: precisazioni dal Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha recentemente diffuso una comunicazione rivolta agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome riguardante la vendita di prodotti alimentari non preimballati. Il documento sottolinea l’importanza della corretta informazione sugli ingredienti di tali prodotti, con particolare attenzione agli allergeni, al fine di garantire la sicurezza del consumatore.
Obblighi di informazione per i prodotti non preimballati
Secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011 e il D.Lgs. 231/2017, i prodotti alimentari venduti sfusi o preimballati su richiesta del consumatore devono essere accompagnati da un’informazione chiara e completa sulla lista degli ingredienti. In particolare, è obbligatorio indicare la presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze alimentari.
L’obbligo di informazione si applica a tutti gli esercizi commerciali che offrono prodotti senza preimballaggio, e il Ministero evidenzia la necessità di conformarsi a queste disposizioni per evitare rischi per la salute pubblica e sanzioni amministrative.
Modalità di indicazione degli ingredienti
Le indicazioni sugli ingredienti e sugli allergeni devono essere disponibili secondo i seguenti criteri:
- In lingua italiana
- Chiaramente visibili e leggibili
- Collocate direttamente sul prodotto oppure accanto al prodotto, sul contenitore dello stesso, su un apposito cartello o registro, oppure su altro sistema equivalente, anche digitale, in prossimità dei banchi di esposizione.
Esenzioni previste dalla normativa
L’elenco degli ingredienti può essere omesso solo nei casi specificamente previsti dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Tuttavia, l’indicazione degli allergeni rimane obbligatoria per tutti i prodotti alimentari offerti in vendita al pubblico.
Ruolo degli enti di controllo
Il Ministero della Salute invita gli Assessorati a vigilare sul rispetto della normativa attraverso le Aziende Sanitarie Locali (ASL/ATS/AUSL, ecc.), garantendo che tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) rispettino gli obblighi informativi previsti.
Questa comunicazione conferma l’attenzione delle autorità sanitarie verso la tutela del consumatore e ribadisce l’importanza della trasparenza nel settore alimentare. Gli operatori sono pertanto tenuti ad adeguarsi scrupolosamente alle disposizioni, implementando sistemi efficaci per fornire ai clienti informazioni chiare e accessibili.
Conclusioni
La vendita di prodotti alimentari non preimballati deve essere accompagnata da un’informazione adeguata sugli ingredienti e sugli allergeni. Gli operatori del settore devono adottare misure idonee per garantire la conformità alla normativa, mentre le autorità sanitarie sono chiamate a intensificare i controlli per tutelare la sicurezza dei consumatori.
Il rispetto di queste norme non solo previene rischi per la salute pubblica, ma contribuisce anche a rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti alimentari venduti sul mercato italiano.
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Classe 1980, tecnologa alimentare, consulente e formatrice per operatori del settore. Nel 2005 ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano. È autrice di articoli, manuali tecnici e realizza corsi di formazione per operatori del settore alimentare.