Cosa ci dice l’etichetta di un alimento?
L’etichetta di un alimento è la sua carta di identità. Ci dice molto dell’alimento: quali sono gli ingredienti, chi lo commercializza, entro quando lo dobbiamo consumare, quali sono gli eventuali allergeni presenti. Eppure il consumatore talvolta è disorientato o indotto a pensare che i produttori non vogliano proprio dirci tutto.
Ma cosa prevede la normativa? Quali sono le informazioni obbligatorie che l’etichetta di un alimento deve presentare per legge?
L’etichetta di un alimento: le informazioni obbligatorie
Gli operatori del settore lo sanno: redigere correttamente un’etichetta è necessario prima di tutto per garantire la corretta informazione al consumatore, ma anche per evitare di incorrere in sanzioni. Abbiamo già anticipato in un’altra pagina del sito quanto è importante verificare la conformità di un’etichetta alle normative vigenti ed è anche uno dei nostri principali servizi.
Dalla consultazione del testo consolidato del Reg. UE 1169/11 vediamo che le informazioni che l’OSA è obbligato a riportare in etichetta sono quelle riportate al capo II articolo 4. In base a quanto previsto , sono obbligatorie le informazioni che rientrano in uno dei seguenti casi:
- informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
- informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare: gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori; la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro; l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;
- informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.
Le informazioni volontarie in etichetta
Gli operatori del settore alimentare possono anche fornire informazioni volontarie in etichetta, ma ad alcune condizioni.
In base al regolamento già citato, le eventuali informazioni fornite in più;
- non devono indurre in errore il consumatore,
- non sono ambigue né confuse per il consumatore;
- sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.
Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.
Classe 1980, tecnologa alimentare, consulente e formatrice per operatori del settore. Nel 2005 ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano. È autrice di articoli, manuali tecnici e realizza corsi di formazione per operatori del settore alimentare.