Prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

Con l’espressione “quarta gamma” ci riferiamo ai prodotti ortofrutticoli già  lavati, mondati, asciugati e imbustati. Pronti al consumo. La quarta gamma rappresenta un’innovazione di prodotto e di processo che negli ultimi dieci anni ha mostrato una crescita del 376%,

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Prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

Con l’espressione “quarta gamma” ci riferiamo ai prodotti ortofrutticoli già  lavati, mondati, asciugati e imbustati. Pronti al consumo.

La quarta gamma rappresenta un’innovazione di prodotto e di processo che negli ultimi dieci anni ha mostrato una crescita del 376%. Nel gennaio 2015 il consumo di insalata quarta gamma è stato addirittura superiore al consumo di prodotto sfuso (fonte Nielsen).

Con la L. 77/2011 i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sono stati così definiti:

“…destinati all’alimentazione umana, freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità  atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva”.

Il decreto ministeriale n°20 giugno 2014 ha definito i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento e della distribuzione.

La procedura di commercializzazione

I prodotti di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E’ consentita la distribuzione di questi prodotti lungo l’intera filiera distributiva o anche attraverso distributori automatici.

I requisiti per gli stabilimenti di lavorazione

La temperatura degli ambienti di lavorazione non deve superare i 14°C. La temperatura delle celle di conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti deve essere inferiore a +8°C, ad eccezione delle materie prime che per loro natura possono essere stoccate anche a temperature superiori. Resta sempre obbligatorio il rispetto dei requisiti previsti all’allegato II del Reg. CE 852/04.

Con la comunicazione ministeriale del 25 gennaio 2016 n°637, il Ministero fornisce le indicazioni per una corretta prassi operativa ed una corretta attuazione delle disposizioni.

Nello specifico, si prevede che il limite massimo degli +8°C richiesto per il prodotto finito alla distribuzione, sia già  soddisfatto all’uscita dallo stabilimento di produzione, ricorrendo se necessario, ad una fase di raffreddamento preventiva all’uscita del prodotto finito.

Le informazioni obbligatorie

Quali sono le informazioni obbligatorie che devono essere presenti sugli imballaggi?

Fatto salvo quanto già  previsto dal d.lvo 109/92, i prodotti di quarta gamma devono riportare in etichetta le seguenti informazioni:

  1. Una scritta evidente che specifichi: “prodotto lavato e pronto al consumo”, o “prodotto lavato e pronto da cuocere”. Il termine “prodotto” può essere sostituito da una descrizione più specifica.
  2. Le istruzioni per l’uso per i prodotti da cuocere
  3. La dicitura “conservare in frigorifero a temperatura inferiore a +8°C”
  4. La dicitura “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”.